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Requisito della regolarità fiscale in una gara di appalto: i chiarimenti della giurisprudenza

Come ricordato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 20 settembre 2023, n. 5162, nel caso di operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, il requisito della regolarità fiscale si considera sussistente soltanto ove, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2018, n. 1028).

Ciò che rileva, perciò, è l’avvenuto accoglimento dell’istanza di rateizzazione prima della chiusura del termine di presentazione della domanda di partecipazione dell’operatore economico; tale conclusione, peraltro, si ricava agevolmente dal testo dell’art. 80, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui l’esclusione non opera “quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Sul punto, infine, richiamiamo la sent. 28 marzo 2023, n. 3195, del Consiglio di Stato, sez. V, nella quale è stato affermato che “Nelle gare pubbliche il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo; ed invero, mentre non è ammissibile la partecipazione che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia ancora conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, può invece considerarsi in regola con il fisco il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale ex art. 19, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, atteso che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4382)…”.