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Esternalizzazione del ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario: il warning della Corte dei conti

Il ruolo del responsabile del servizio finanziario, considerata la precipua attività di controllo interno sugli equilibri che connota detta figura, deve considerarsi esplicativo di una pubblica funzione e, come tale, non esternalizzabile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 124/2023, pubblicata lo scorso 14 settembre.

Tale affermazione trova la sua motivazione nelle norme del D.L. n. 174/2012, le quali delineano una architettura dei controlli basati sul necessario apporto degli organi comunali: in particolare, l’art. 147-quinquies del T.U.E.L., al comma 1, sottolinea che “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”.

In altri termini, la riconduzione di un ambito materiale di competenza comunale alle modalità di un’azione amministrativa di stampo autoritativo che sfocia in provvedimenti (come, ad esempio, le determinazioni di impegno di spesa) induce a ritenere che si tratti di una vera e propria funzione, non surrogabile, né tanto meno “esternalizzabile”.

Ne consegue che l’ente locale non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell’organizzazione comunale, come quella di responsabile del servizio finanziario, che deve, invece, necessariamente essere attribuita a personale che dovrebbe essere previsto in organico, in quanto costitutiva dell’organizzazione dell’ente comunale. Diversamente si ricadrebbe in una non consentita surrettizia forma di esternalizzazione, con ulteriore conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

Rimangono, comunque, percorribili due strade ammesse dalla legislazione, al ricorrere dei requisiti previsti: l’affidamento del ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario ad un amministratore ex art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (ovviamente, solo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) oppure il ricorso ad un incarico ex art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).