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Comune garante di una partecipata: il warning della Corte dei conti

La decisione del Comune di garantire, tramite una lettera di patronage, un contratto di leasing sottoscritto da una partecipata senza una sufficiente valutazione preliminare e senza una adeguata protezione legale comporta la violazione dei principi di prudenza e sostenibilità finanziaria, sanciti dal TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 125/2023/PRSE, depositata lo scorso 15 settembre.

Tale comportamento, secondo i giudici, ha determinato una potenziale esposizione debitoria significativa per il Comune.

Peraltro, la decisione del Comune deve ritenersi stigmatizzabile anche alla luce di quanto evidenziato dai revisori, i quali avevano suggerito, già prima del rilascio della garanzia, di porre in liquidazione la società partecipata o di cederne le quote, oltre a segnalare alla Procura della Corte dei conti il possibile danno patrimoniale costituito dalla perdita di valore della società.

La decisione assunta e portata avanti negli anni, con conseguente contenzioso con i creditori della partecipata, secondo i giudici, ha di fatto concretizzato un cattivo uso di risorse in esito ad una inopportuna scelta iniziale – la lettera di patronage – che non ha prodotto i benefici attesi e che anzi ha determinato crescenti complessità gestionali per l’Ente locale.

Dal punto di vista contabile, è innegabile che il Comune avrebbe dovuto provvedere tempestivamente agli accantonamenti necessari, invece di procrastinare tale procedura; nel caso specifico, peraltro, il Comune aveva deciso, solo in tempi recenti rispetto ai fatti, di procedere in modo graduale a tali accantonamenti, visto che una gestione diversa avrebbe potuto portare il Comune a confrontarsi con un disavanzo di notevole entità, con le implicazioni negative che ne sarebbero derivate.

In questo contesto, i giudici, ritenendo comunque ragionevole la scelta di effettuare un accantonamento prudenziale, hanno invitato l’Ente a determinare gli accantonamenti in base a un’adeguata e sempre aggiornata valutazione dei rischi, in un quadro di presidio e di mantenimento degli equilibri di bilancio, da preservare rispetto a eventuali esiti negativi della vicenda, quantificando la reale entità dell’esposizione debitoria, nell’an prima ancora che nel quantum.