Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Continuiamo l’esame del recente Decreto 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 dello scorso 4 agosto, con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha integrato l’Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, prevedendo, dopo il paragrafo 9.3, l’inserimento, fra gli altri, del paragrafo 9.3.6, relativo al processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione di detto provvedimento.

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali: pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli  enti  locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

  • i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del  bilancio tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
  • il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
  • l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

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