Sindaco responsabile di servizio nei piccoli comuni: non necessaria la carenza di professionalità adeguate

Il conferimento al Sindaco delle funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile e del potere di adottare gli atti di gestione riservati ai dirigenti dall’art. 107 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è possibile nei Comuni aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti ex art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000; secondo tale norma, infatti,  la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (dirigenti), ad un assessore o al Sindaco pro-tempore, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, delib. n. 124/2023, depositata lo scorso 14 settembre, non è neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni.

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