È attivabile il soccorso istruttorio nel caso di omesso pagamento del contributo ANAC, previsto dall’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, quindi sottratto, alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 7 settembre 2023, n. 8198, confermando un noto orientamento (cfr. sez. V, sent. 19 aprile 2018, n. 2386 e sez. III, sent. 3 febbraio 2023, n. 1175).
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla lex specialis (o dalla legge, come nel caso di specie) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi dell’art. 83, comma 9, del previgente Codice dei contratti pubblici – per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, il quale impone alla stazione appaltante di richiedere all’interessato (anche «in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale» della documentazione) di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante.