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Il nuovo processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Come è noto, il Decreto RGS dello scorso 25 luglio ha inserito il nuovo punto 9.3.3 all’Allegato 4/1 del Decreto Legislativo n. 188/2011, contenente una serie di novità per quanto concerne il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni, ossia quelli la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti (criterio quantitativo) o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate (criterio organizzativo), lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio  tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione).

In attuazione dell’art. 174 del TUEL, l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1., da noi analizzate in due brevi approfondimenti nei giorni scorsi (cfr. news del 4 e del 5 settembre) e a cui rinviamo.