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Enti con PRFP in corso: l’invio dei dati alla COSFEL deve essere tempestivo

Come è noto, gli  enti in piano di riequilibrio sono soggetti al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); tale controllo prevede che la Commissione possa rilasciare o meno l’approvazione sui provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento.

Secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n. 92/2023/PRSP, depositata lo scorso 6 settembre, alla Commissione è riconosciuto un potere di controllo preventivo di natura approvativa; come noto, l’approvazione rientra nella c.d. fase integrativa dell’efficacia del procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimento a carattere generalmente retroattivo che segue, di norma, l’atto che ne è oggetto, che è perfetto ma che acquisisce efficacia solo a seguito dell’approvazione.

Considerato il delicato ruolo svolto da detta Commissione, la trasmissione dei documenti necessari da parte del Comune in riequilibrio riveste carattere tempestivo: difatti, l’invio tardivo rischia non solo di frustrare l’esercizio del controllo, bensì anche di creare conseguenze in termini di incolpevole affidamento da parte dei soggetti assunti, nonché la possibilità di incorrere in eventuali danni erariali, laddove le assunzioni non dovessero essere approvate.

È, pertanto, di preminente importanza che gli enti locali soggetti ai controlli di cui all’art. 243 TUEL (quindi, anche quelli con piano di riequilibrio in corso) trasmettano tempestivamente la documentazione pertinente alla Commissione per la stabilità degli enti locali.