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Prova di un requisito di partecipazione: i poteri di verifica della stazione appaltante

L’art. 85, comma 5, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che la stazione appaltante possa chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, e può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

Sul punto segnaliamo la recente sent. 28 agosto 2023, n. 13454, del TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella quale è stato evidenziato che la presenza di fondati dubbi circa il possesso in capo a un concorrente di un requisito di partecipazione a una gara pubblica, che, in quanto tale, deve sussistere al momento della presentazione della domanda, non può essere superata sic et simpliciter richiamando la mera valenza autocertificativa della dichiarazione positiva al riguardo resa dal medesimo, trattandosi di fatto potenzialmente idoneo a inficiare la partecipazione del concorrente alla procedura, e l’eventuale aggiudicazione da disporsi in suo favore impone l’esercizio dei poteri di cui dispone la stazione appaltante per verificare, in qualsiasi momento, il corretto svolgimento della gara, ai sensi del richiamato art. 85, comma 5 (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1° dicembre 2022, n. 10577).

Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, per comprovare l’esecuzione di precedenti servizi analoghi, non ha ritenuto sufficiente l’autocertificazione dell’aggiudicatario, considerato che non erano state allegate le quietanze (per un importo corrispondente a quello minimo indicato dalla legge di gara) sulle fatture ed i contratti prodotti presentavano profili di incertezza sia in merito all’oggetto sia alla loro effettiva stipulazione, né il concorrente/aggiudicatario poteva dolersi delle verifiche richieste, essendo le medesime nella piena facoltà della stazione appaltante.