Deve ritenersi errato il calcolo del saldo della cassa vincolata accertato al termine dell’esercizio che non ha considerato alcune tipologie di entrate vincolate (nel caso specifico, ulteriori contributi agli investimenti ed entrate da mutui): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Toscana, nella delib. n. 187/2023/PRSP, depositata lo scorso 29 agosto.
Detta esclusione non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 195 del TUEL. Le difficoltà di quantificazione sopra indicate non consentono neanche la valutazione del rispetto dell’art. 222 in tema di anticipazione di tesoreria.
L’irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre:
- una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione;
- oltre a porsi in contrasto coi principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità, potendo ostacolare l’emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle connesse all’eventuale ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio;
- una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare. Tale atto dovrà garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto.