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La congruità del piano di riequilibrio: le indicazioni della Corte dei conti

L’art. 243-quater, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio”.

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Molise, nella delib. n. 103/2023/PRSP, depositata lo scorso 17 agosto, l’indicata valutazione di congruenza deve essere declinata nella verifica circa la sostenibilità delle manovre di risanamento e la loro congruità rispetto al fine di ripristinare stabilmente l’equilibrio dell’ente. A sua volta, il requisito della congruità è codificato dall’ordinamento tra i principi contabili generali (o postulati) di cui all’Allegato 1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infatti, secondo il principio n. 8: “La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione”.

La Sezione delle Autonomie, nelle linee guida n. 5/2018, ha da tempo chiarito la particolare importanza assunta, sotto il profilo valutativo, dal giudizio sulla congruità dei mezzi, cui deve affiancarsi un giudizio in termini di veridicità (che richiama il principio contabile privatistico della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. true and fair view – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 162, comma 5, del TUEL).

A sua volta, l’esigenza di assicurare l’attendibilità impone – come statuito dal principio generale n. 5 – che le previsioni siano “sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti”.