Bilancio di previsione EE.LL.: il nuovo par. 9.3.1. all’All. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 (seconda parte)

Continuiamo l’analisi del nuovo paragrafo 9.3.1 inserito dal recente Decreto RGS 25 luglio 2023 nell’Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario:

  • verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio,
  • determina il risultato di amministrazione presunto,
  • predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati,
  • trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione).

Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L’organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l’assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell’art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.

In tempo utile per consentire l’aggiornamento e l’approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l’organo esecutivo può chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall’organo esecutivo all’organo di revisione per il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL; l’organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Il segretario comunale, salvo diversa disposizione regolamentare, provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell’organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

  1. a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell’organo di revisione,
  2. b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.

L’eventuale emendamento presentato dall’organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell’organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.

In assenza di disciplina, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l’organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

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