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Interpretazione della lex specialis di gara: il bando rappresenta il documento fondamentale

Il bando di gara rappresenta il “documento fondamentale” del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli (ulteriori, correlati e successivi) atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto (e la propria “legittimazione” funzionale) necessariamente dal primo: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 4 agosto 2023, n. 1116.

Da ciò discende, secondo i giudici calabresi, il corollario di una gerarchia differenziata all’interno della complessiva documentazione di gara, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 agosto 2022, n. 7573).

Nell’occasione è stata anche evidenziata che, in linea generale, “Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 febbraio 2023, n. 1589).