Imposta di bollo sui contratti pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice (terza parte)
Concludiamo l’esame sulle novità (e sulle conferme) in materia di imposta di bollo dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo, n. 36/2023), alla luce dei chiarimenti offerti dalla circ. n. 22/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne i soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il comma 10 dell’art. 18 del nuovo Codice pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole “modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo” di cui al DPR n. 642/1972, secondo l’Agenzia resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.
Per quanto concerne le modalità di versamento, rimane fermo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, secondo cui l’imposta di bollo di cui all’art. 18, comma 10, del nuovo Codice, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642/1972, “è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)”.
Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento “anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l’altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Rimane un ultimo aspetto importante, ossia la decorrenza temporale delle novità: considerato che il nuovo Codice è entrato in vigore pienamente il 1° luglio scorso, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia da tale data.