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L’importanza della ricognizione del contenzioso: il warning della Corte dei conti

È importante una costante ricognizione del contenzioso, con conseguente congruo accantonamento al relativo fondo in maniera tale da non esporre l’Ente a possibili squilibri di competenza nell’esercizio in cui dovesse verificarsi un’eventuale soccombenza, nell’ipotesi in cui si concretizzi il rischio di spese non adeguatamente accantonate: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 110/2023/PRSE, depositata lo scorso 31 luglio.

La classificazione delle passività potenziali, cui il Comune è tenuto, individua un diverso grado delle stesse distinguendole tra certe, probabili, possibili o da evento remoto, secondo i seguenti principi:

  • il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è tradotto in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”, (indice di rischio del 51%), che impone un accantonamento pari almeno alla percentuale di rischio indicata, è quella attinente ai provvedimenti giurisdizionali non esecutivi nonché ai giudizi non ancora conclusi per i quali il difensore abbia espresso una valutazione di verosimile soccombenza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” la cui verificazione, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è inferiore al probabile, oscillando tra un massimo del 49% e un minimo determinato dalla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, il cui verificarsi è inferiore al 10%, prevede un accantonamento previsto pari a zero.

La Corte ha invitato l’ente locale a porre particolare attenzione all’evolversi dei procedimenti giudiziari in corso, procedendo al costante aggiornamento del contenzioso pendente per attestare l’eventuale perdurante non necessità di accantonamento o, al contrario, per attestarne la necessità, con verifica di congruità dell’accantonamento in capo all’organo di revisione.