Imposta di bollo sui contratti pubblici dopo l’entrata in vigore dal nuovo Codice (seconda parte)

Continuando nell’esame sulle novità in materia di imposta di bollo introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, come ricordato dalla recente circ. n. 22/2023 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 28 luglio, l’importo dei vari scaglioni da utilizzare per il calcolo del dovuto (vedi articolo pubblicato ieri) comprende eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti e deve essere considerato al netto dell’IVA.

Secondo l’Agenzia, inoltre:

  • alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo;
  • ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario.

Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642/1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

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