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Mancata richiesta di ferie da parte del dipendente pubblico: niente monetizzazione

Come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato, sez. I, Adunanza del 22 giugno scorso, nel parere n. 982/2023, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal dipendente pubblico spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 marzo 2022, n. 2349, sez.  IV, sent. 13 marzo 2018, n. 1580; sez. III, sentt. 17 maggio 2018, n. 2956 e 21 marzo 2016, n. 1138).

Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e, quindi, in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 marzo 2022, n. 2349; sez. IV, sentt. 12 ottobre 2020, n. 6047 e 2 marzo 2020, n. 1490).

Nel caso specifico oggetto del parere, il dipendente pubblico non aveva mai formulato istanza di godimento delle ferie e, a fronte di tale inerzia, l’Amministrazione, pur non essendo a ciò tenuta, lo aveva anche invitato, in due distinte occasioni, al godimento medesimo. Secondo i giudici, a fronte della mancata presentazione della cennata istanza, il poteva invocare ex post presunte esigenze di servizio che avevano impedito il godimento delle ferie, dal momento che spetta solo all’Amministrazione, datrice di lavoro, ravvisarle e formalizzarle in un provvedimento di diniego.