L’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine a cui ricorrere per far fronte a momentanei problemi di cassa, avente comunque carattere eccezionale, limitato ai casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra il flusso delle entrate e la decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n.171/2023/PRSE, depositata lo scorso 25 luglio.
Di converso, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nell’ipotesi in cui non superi il limite previsto dall’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, rischia di divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese, sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria, da non collegare pertanto al mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti.
Il fenomeno potrebbe mascherare, altresì, forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.