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Presenza di motivi ostativi al rilascio del DURC: doverosa l’esclusione dalla gara di appalto

Se sussistono motivi ostativi al rilascio del DURC, secondo la valutazione rimessa esclusivamente all’ente previdenziale, scatta necessariamente l’esclusione dalla procedura di gara: è quanto ribadito dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 18 luglio 2023, n. 701.

Come è noto, l’art. 80 del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) àncora la sussistenza del requisito della gravità dell’illecito alla presenza di ragioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”), con la conseguenza che la mancanza di tale documento comporta una presunzione legale assoluta di gravità dell’illecito.

L’attestata gravità (abbinata alla definitività dell’accertamento) obbliga la stazione appaltante a estromettere il concorrente dalla procedura di gara, senza alcun sindacato in merito, essendo la relativa valutazione rimessa esclusivamente all’ente previdenziale (cfr., ex multis, TAR Lombardia – Milano, 20 giugno 2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 ottobre 2022, n. 6064; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. Stato, A.P., 8 maggio 2012 n. 8).

Quanto al necessario carattere di definitività dell’accertamento della violazione dell’obbligo di regolarità contributiva richiamato dall’art. 80, comma 4, questi è valutato esclusivamente dall’ente previdenziale, che ne certifica l’esito nel documento di verifica di regolarità contributiva: la mancanza di un DURC regolare vincola l’amministrazione appaltante a escludere dalla gara l’impresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dell’amministrazione stessa in ordine alla gravità dell’inadempienza contributiva e alla definitività dell’accertamento previdenziale (ex multis: TAR Lombardia, Milano, I, 20.6.2022, n. 1433; TAR Campania, Napoli, V, 3.10.2022, n. 6064).