È agente contabile l’esercente commerciale convenzionato con il Comune per la riscossione di entrate dell’ente

Il titolare di una tabaccheria che sottoscrive una convenzione con il Comune per la riscossione delle entrate proprie dell’ente locale riveste la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l’omesso o il minore versamento all’Erario delle somme riscosse configura una condotta che viola le regole della responsabilità contabile: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. n. 247/2023, depositata lo scorso 20 luglio.

La gestione ed il maneggio di flussi economici di pertinenza pubblica qualifica il concessionario agente contabile di diritto con assoggettabilità alla giurisdizione della Corte dei conti ed applicabilità del regime normativo di cui all’ art. 178 del r.d. n. 827/1924 connotato da una speciale e rigorosa disciplina derivante dalla mancata idonea rendicontazione di somme di denaro; conseguentemente, stante un preciso obbligo di riversamento, le difficoltà economiche del convenzionato non costituiscono prova liberatoria dell’impossibilità di versare i proventi della riscossione per conto del Comune e non possono giustificare l’illegittima trattenuta delle somme riscosse e mai riversate.

Secondo i giudici, l’omesso, o il minore versamento all’Erario delle somme riscosse configura una condotta che viola le regole della responsabilità contabile; sicché, come affermato dalla giurisprudenza, “a radicare la responsabilità è sufficiente la prova dei beni avuti in gestione, mentre all’ agente contabile spetta di provare che il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto a lui non imputabile in quanto dovuto al caso fortuito o a causa di forza maggiore (sez. giurisd. Toscana, sent.  27 febbraio 2017, n. 37).

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