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Gli stretti margini di operatività della proroga tecnica secondo l’ANAC

Con il recente atto dirigenziale dello scorso 10 luglio, prot.  n. 5278/2022, l’ANAC ha ricordato gli stretti margini di operatività della proroga tecnica di un appalto aggiudicato ammissibile soltanto in presenza dei seguenti presupposti:

  • la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
  • è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
  • la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;
  • l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
  • l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici sancito dall’art. 23 della risalente Legge n. 62/2005, vi è dunque una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga cd. tecnica, al fine di consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, nel rispetto degli stringenti limiti sopra evidenziati posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento.

Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo, come riscontrato dall’Autorità nel caso specifico oggetto di valutazione nel citato atto dirigenziale, il reiterato ricorso all’istituto della proroga in assenza dell’indizione di una nuova procedura di gara alla data dell’adozione della prima proroga contrattuale.