Come chiarito dalla risoluzione del MEF 15 giugno 2020 n. 6, l’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Tale norma non ha sospeso l’attività degli enti impositori, ma ha previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Inoltre, l’art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020 ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010.
Il successivo comma 2, poi, ha stabilito che la sospensione in discorso si applicasse anche alle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
A ciò va aggiunto che, in virtù dell’applicazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 159/2015, richiamato nel comma 1 dell’art. 68 citato, nel periodo di sospensione in discorso l’agente della riscossione non avrebbe proceduto alla notifica delle cartelle di pagamento, come disposto dal suddetto art. 12, comma 3.
Tuttavia, la medesima risoluzione ha precisato che gli enti locali ed i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 446/1997, erano legittimati, a norma dell’art. 67 del DL n. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, terminato il 31 agosto 2020.
Tenuto conto della normativa richiamata, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella delib. n. 71/2023/PRSE, depositata lo scorso 17 luglio, ha stigmatizzato il comportamento di un comune che, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione della riscossione, aveva deciso che l’attività di accertamento dei proventi IMU e TARI sarebbe stata ripresa alla chiusura del periodo di emergenza da Covid-19, per non gravare ulteriormente la cittadinanza già pesantemente colpita dalle conseguenze, anche economiche, derivanti dalla pandemia: secondo i giudici, invece, la scelta di sospendere l’attività di accertamento, e non la sola riscossione coattiva, non era prevista dalle norme citate ed ha comportato una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti virtuosi, che hanno condiviso le medesime difficoltà.