È inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, una richiesta di parere avanzata alla Corte dei conti da parte dell’organo straordinario di liquidazione del dissesto: è quanto affermato dai giudici contabili della sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 113/2023/PAR, depositata lo scorso 13 luglio.
In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri resta circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), che possono esercitare tale facoltà per il tramite dell’organo politico di vertice.
Considerato che la funzione consultiva è attività interpretativa di norme volta a fornire collaborazione istituzionale agli enti territoriali anche al fine del rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e dell’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea richiesto dall’art. 119 della Costituzione, la conseguenza necessaria è che la richiesta di parere possa essere avanzata solo dall’organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell’ente; legale rappresentante che, nel caso dei Comuni, si identifica nella persona del Sindaco, giusta previsione di cui all’art. 50 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).
Al contrario, nel sistema ordinamentale vigente l’OSL ha una competenza gestionale limitata sotto il profilo oggettivo e cronologico poiché, ai sensi dell’art. 252 del TUEL, si occupa solo della liquidazione delle passività pregresse, relative cioè a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato mentre l’amministrazione ordinaria gestisce il bilancio stabilmente riequilibrato.
L’organo del dissesto, infatti, provvede alla rilevazione e liquidazione della massa passiva nonché all’acquisizione dei mezzi finanziari necessari, ma non ha una competenza generale né tantomeno la rappresentanza generale dell’ente. In altri termini, nella qualità di organo straordinario del Comune non ha un potere generale di impegnare con la sua attività l’ente verso l’esterno, ma le sue attribuzioni sono limitate allo specifico settore di competenza (cfr. sez. reg. di contr. per la Calabria, delib. n. 145/2021; sez. contr. per la Regione Siciliana, delib. n. 149/2022/PAR).
È stato, altresì, osservato che l’OSL costituisce “un organo straordinario che interviene in una delicata fase della vita dell’ente a salvaguardia di superiori interessi pubblici, caratterizzandosi per una connotazione squisitamente tecnica» e che “non sono […] ravvisabili precisi indici normativi o profili sistematici che possano giustificare anche il riconoscimento in capo all’organo straordinario di liquidazione del potere di rappresentare l’ente ovvero una posizione di vertice dello stesso, di modo che se ne possa ricavare una legittimazione generale ad esprimere la volontà dell’ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno, se non nell’ambito circoscritto delle attività ad esso espressamente attribuite, come ad esempio nel caso della conclusione di transazioni con i creditori dell’ente. La dichiarazione di dissesto produce, infatti, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio comunale cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse. Ciò non determina, però, anche una sorta di deminutio capitis degli organi rappresentativi dell’ente, ossia il venir meno della generale capacità di agire e, per quel che rileva ai fini della questione in oggetto, del potere generale di rappresentanza legale che l’ordinamento riconosce in capo all’organo politico di vertice” (sez. contr. Regione Siciliana, delib. n. 383/2013/PAR).