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Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale (quarta parte)

Con la recente delibera n. 291 dello scorso 20 giugno, l’ANAC ha fornito una serie di utili indicazioni per la corretta gestione attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, avendo riguardo ai profili di possibili conflitti interesse.

Nell’analizzare detto provvedimento, nei giorni scorsi ci siamo occupati del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali e dell’Autorità riguardanti l’esegesi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001); detta norma, come è noto, ha stabilito che enti locali di piccole dimensioni possono adottare disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; ciò in presenza di alcuni presupposti quali:

  • popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • laddove non abbiano affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all’art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL;
  • in ragione del conseguimento di risparmi di spesa.

In questa parte conclusiva della nostra trattazione, ci soffermeremo sulle indicazioni finali che l’ANAC ha ritenuto di fornire nei casi in cui, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 388/2000, art. 53, comma 23, sono attribuiti poteri di natura tecnica gestionale ai componenti degli organi esecutivi negli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per prevenire il verificarsi di ipotesi di conflitto di interessi:

  • soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione di RUP e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione, l’incarico di RUP può essere conferito ad un titolare di incarico politico avvalendosi della deroga di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000;
  • il titolare dell’incarico politico cui è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi è da ritenersi parte dell’organizzazione dell’ente e conseguentemente è tenuto a rendere, all’atto dell’assegnazione all’Ufficio, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 6, co. 1, del d.PR n. 62/2013 e 6-bis della l. n. 241/1990; inoltre, dovrà rendere anche una dichiarazione riferita alla singola procedura di gara nell’ipotesi in cui ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione;
  • quando le funzioni gestionali relative all’Ufficio tecnico sono assegnate al Sindaco o ad un Assessore, anche a questi ultimi devono estendersi gli obblighi dichiarativi derivanti dall’applicazione dell’art. 42 del vecchio Codice dei contratti pubblici per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023 (o, nel caso di contratti senza pubblicazione del bando o avviso, siano stati inviati gli avvisi a presentare offerte entro il suddetto termine). Per le procedure indette a partire dal 1° luglio 2023, le dichiarazioni si configurano quale misura adeguata alla gestione del conflitto di interessi che la stazione appaltante è tenuta ad adottare ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti relativi all’obbligo di comunicare situazioni di conflitto di interessi e all’obbligo di astensione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di aggiudicazione e nella fase di esecuzione del contratto;
  • è necessario che il comune, tenendo conto della propria organizzazione, individui i soggetti cui le dichiarazioni sul conflitto di interesse debbano essere rese. A tal fine occorre sempre evitare che sia lo stesso interessato ad effettuare autonomamente la valutazione di questioni che dovessero porsi in relazione alla propria situazione. Ad esempio, il destinatario delle dichiarazioni del Sindaco o di un assessore potrebbe essere lo stesso che riceve quelle degli altri Dirigenti (Segretario Generale, Ufficio del personale, RPTC); oppure, la dichiarazione potrebbe essere resa alla Giunta comunale in quanto organo deputato alla nomina del Sindaco/Assessore quale Responsabile dell’Ufficio.

Ferma restando la facoltà per la singola amministrazione di prevedere diverse e/o ulteriori misure a seconda delle proprie peculiarità e organizzazione, ai fini della elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione, i Comuni possono valutare di adottare nell’ambito della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le seguenti misure di prevenzione, ove compatibili con la struttura organizzativa:

  • prevedere che un incarico di responsabile di un ufficio o di un servizio conferito ad un Sindaco o ad un componente della Giunta possa essere oggetto di rotazione nel corso della consiliatura tra i componenti della medesima Giunta;
  • indicare di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività degli uffici la cui responsabilità è affidata al Sindaco o ad un componente della Giunta;
  • assicurare la doppia firma sull’atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui sia demandata al Sindaco o ad un componente della Giunta la responsabilità dell’ufficio Tecnico o lo stesso abbia svolto la funzione di RUP;
  • favorire la partecipazione a specifici percorsi formativi in tema di conflitto di interesse finalizzati a supportare, anche attraverso casi pratici, i titolari di incarico politico cui è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi. Tenuto conto delle ridotte dimensioni degli enti, ANAC auspica sia la stipula di accordi tra gli stessi sia che i comuni di grandi dimensioni o le Province e le Città Metropolitane possano intraprendere, utilizzando le proprie strutture, attività di formazione a favore degli enti di ridotte dimensioni.