FCDE calcolato con esclusione di rilevanti entrate extratributarie: il warning della Corte dei conti
Non può ritenersi congruo l’accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso di esclusione, fra le entrate considerate ai fini del calcolo, di quelle relative ad alcune voci del Titolo III, relativo alle entrate extratributarie (nel caso specifico: “Fitti, noleggi e locazioni”, “Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie”, “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso”), per le quali risultano conservati in contabilità pertinenti residui da incassare: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, nella delib. n. 125/2023/PRSP, depositata lo scorso 29 giugno.
Nell’occasione i giudici, dopo aver stigmatizzato l’assenza sul punto di specifiche considerazioni da parte dell’Organo di revisione, hanno ricordato che, ai fini della corretta e adeguata quantificazione del FCDE, il ruolo dell’OREF appare centrale secondo quanto disposto dalla normativa vigente: la stessa Sezione delle Autonomie ha evidenziato che “la dichiarazione di adeguatezza del fondo assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente e alla necessaria verifica dell’organo di revisione” (delib. n. 32/2015/INPR).