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Disdetta locazione immobile pubblico e violazione dei diritti del terzo: scatta la responsabilità erariale

Scatta la responsabilità erariale per il direttore generale ed il direttore amministrativo funzionario di un’Azienda Sanitaria che prima decidono la disdetta della locazione di un immobile (denegando l’istanza di rinnovo presentata), motivandola sulla base della necessità di utilizzare i suddetti locali per finalità istituzionali, e successivamente, a distanza di circa un anno, concedono il medesimo immobile ad un altro operatore economico per lo svolgimento della medesima attività precedentemente posta in essere dall’originario locatario (nel caso specifico, il bar presente all’interno di un ospedale): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 95/2023, depositata lo scorso 6 luglio, che ha condannato i convenuti a risarcire l’ASL per un importo di circa 250.000 euro, legato al risarcimento del danno che l’azienda aveva dovuto pagare nei confronti del precedente locatario.

Nel caso specifico, l’originario locatario aveva ottenuto una sentenza risarcitoria dal giudice amministrativo circa l’illegittimo operatore dell’ASL nei suoi confronti in merito tanto al diniego del rinnovo quanto alla disdetta, a cui non erano seguito l’utilizzo dei locali per finalità istituzionali.

Secondo i giudici, il comportamento dei due dirigenti pubblici doveva considerarsi connotato da colpa grave visto che non avevano valutato che, a seguito del diniego del rinnovo, dell’adozione della conseguente disdetta e del mancato utilizzo dell’immobile per finalità istituzionali, con ogni probabilità l’originario locatario non sarebbe rimasto inerte dinanzi alla decisione di concedere in locazione i medesimi locali ad altro operatore, con conseguente rischio (poi concretizzatosi) di contestazione della legittimità del diniego di rinnovo e della conseguente disdetta e correlata istanza risarcitoria (accolta dal giudice).