Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale (seconda parte)

Con la recente delibera n. 291 dello scorso 20 giugno, l’ANAC ha fornito una serie di utili indicazioni per la corretta gestione attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, avendo riguardo ai profili di possibili conflitti interesse.

Dopo esserci occupati, nei giorni scorsi, del quadro normativo di riferimento, in questa occasione analizzeremo gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti l’esegesi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001); detta norma, come è noto, ha stabilito che enti locali di piccole dimensioni possono adottare disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; ciò in presenza di alcuni presupposti quali:

  • popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • laddove non abbiano affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all’art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL;
  • in ragione del conseguimento di risparmi di spesa.

Secondo la giurisprudenza, affinché la deroga prevista dalla Legge n. 388/2000 possa esplicare la sua portata applicativa, è necessaria la previsione di una espressa e inequivoca modifica organizzativa interna agli enti, da realizzarsi mediante Statuto, regolamento o comunque in atti del Consiglio Comunale o della Giunta. Nello specifico, si indicano i seguenti riferimenti:

  • Corte dei conti, sez. reg. di contr. Molise, delib. n.167/2016/PAR, nella quale i giudici, nel riportare alcune posizioni della giurisprudenza amministrativa, (in particolare, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 29 luglio 2008, n. 9545), ha precisato che la concreta applicazione dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 richiede l’adozione da parte dell’ente locale di specifiche norme regolamentari organizzative;
  • TAR Liguria, sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 284, secondo cui quella di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 è “una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art. 14 disp. prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 TUEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)”;
  • Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 novembre2015, n. 5296, secondo cui la norma in questione è da considerarsi speciale e derogatoria rispetto sia al principio di separazione tra politica-amministrazione sancito dall’art. 107 del TUEL;

TAR Liguria, Sez. II, sent. 3 febbraio 2022, n. 83, nella quale i giudici, non avendo rilevato il rigoroso rispetto della preventiva regolazione derogatoria dell’assetto organizzativo interno da parte della giunta comunale, ha ritenuto, in via derivata, l’illegittimità, in quanto viziata da incompetenza, dell’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio adottata del Sindaco; ciò in quanto quest’ultimo si era autonomamente attribuito il potere di natura gestionale ai sensi dell’art. 107 del TUEL, senza una preventiva, necessaria, disposizione regolamentare o, quantomeno, di una apposita deliberazione di giunta in tal senso.

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