Con la recente delibera n. 291 dello scorso 20 giugno, l’ANAC ha fornito una serie di utili indicazioni per la corretta gestione attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, avendo riguardo ai profili di possibili conflitti interesse.
Il provvedimento in discorso merita di essere brevemente analizzato per l’enorme rilevanza pratica che riveste.
In questa occasione, in particolare, ci soffermeremo sul quadro normativo di riferimento.
Come è noto, l’art. 107, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), stabilisce che sono attribuiti ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”. Il legislatore ha inteso, quindi, valorizzare il principio di separazione tra attività d’indirizzo e di controllo, di competenza degli organi politici, ed attività di gestione, di competenza dei dirigenti degli uffici.
L’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, ha tuttavia ridimensionato la portata applicativa del citato art. 107 del TUEL: tale norma ha, infatti, stabilito che enti locali di piccole dimensioni possono adottare disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Ciò in presenza di alcuni presupposti quali:
- popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- laddove non abbiano affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all’art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL;
- in ragione del conseguimento di risparmi di spesa.