Rispetto del termine per l’adozione del rendiconto: il warning della Corte dei conti
È fondamentale il puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l’adozione del rendiconto, che rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 86/2023/PRSP, depositata lo scorso 26 giugno.
I giudici hanno rammentato che dal ritardo nell’approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/20009 e dall’art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.
Ulteriori limitazioni per l’ente, ope legis, si ravvisano nell’esclusivo e limitato utilizzo dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000), e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, c. 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, del TUEL).
Inoltre, in via provvisoria e sino all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 – rendiconto degli enti locali).
Va, infine, ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine previsto determina, in virtù dell’art. 227, comma 2-bis, del TUEL, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 141, comma 2, del medesimo TUEL, con rischio di scioglimento dell’ente.