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Irregolare il pagamento economale in assenza di preventiva richiesta del responsabile del servizio competente

La spesa cui fare fronte con la cassa economale non solo deve essere di modico importo ma deve essere anche urgente, e cioè non programmabile e imprevedibile, e tale da rendere indispensabile il pagamento immediato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. n. 115/2023, depositata lo scorso 21 giugno.

Ne deriva che la richiesta della spesa deve necessariamente essere preceduta non solo dalla formale richiesta del responsabile del servizio competente, unico legittimato dall’ordinamento degli enti locali all’esercizio degli autonomi poteri di gestione (con la sola eccezione del rimborso delle spese di viaggio degli amministratori regolato dall’85 del TUEL), ma da una richiesta motivata con riguardo alle ragioni di urgenza ed indifferibilità del pagamento.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare, inoltre, che “l’esigenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss del TUEL), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (sez. Giur. Veneto, sent. nn. 6/2017, 134/2013). In altri termini le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito della programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un’esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali.” e che, pertanto, “negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese effettuate per il loro tramite” (cfr. in termini, Corte dei conti, sez. giur. Veneto, 1° febbraio 2022, n. 18).

Di conseguenza, deve considerarsi irregolare, per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale, l’operato dell’economo i cui buoni d’ordine e di pagamento non sono preceduti da alcuna richiesta di spesa proveniente dai competenti responsabili dei servizi e/o uffici comunali.