Diniego di accesso difensivo: non basta un richiamo generico a esigenze di riservatezza/segretezza
In materia di accesso documentale c.d. difensivo, l’Amministrazione che detiene i documenti non può impedire il pieno esercizio del diritto di accesso ai soggetti interessati sulla scorta di ragioni generiche di riservatezza o segretezza industriale o commerciale, ma solo nel caso in cui effettivamente venga in rilievo l’esistenza di specifiche informazioni di carattere segreto – da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale – ovvero riservato in quanto, ad esempio, afferenti al know-how aziendale: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 23 giugno 2023, n. 3777.
Pur in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, l’Amministrazione non deve appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa da quest’ultimo, gravando su di essa l’obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, la disclosure dei documenti richiesti (TAR Lazio, Roma, sez. IV, sentt. 26 settembre 2022, n. 12156).
Nel caso specifico, i giudici partenopei hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente locale che, nel disporre il diniego, non aveva fornito alcuna specifica motivazione in ordine alla mancata ostensione dei documenti richiesti.