Non rimborsabili le spese carburante per la partecipazione dell’amministratore a eventi non istituzionali
Come è noto, ai sensi dell’art. 84 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), sono rimborsabili solo le spese di viaggio degli amministratori effettuate in ragione del mandato.
Di conseguenza, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. n. 115/2023, depositata lo scorso 21 giugno, il rimborso della spesa è ammissibile solo nel caso in cui si tratti di viaggi strettamente indispensabili per l’esercizio dell’attività amministrativa o per rispondere ad una esigenza di rappresentanza dell’ente in occasione di eventi istituzionali in senso stretto.
Ne deriva che non appaiono ammissibili le spese rimborsate agli amministratori, sotto forma di rimborso delle spese di carburante, per eventi che non abbiano questa stretta attinenza con il mandato di amministratore; di conseguenza, guardando alle ipotesi specifiche oggetto della sentenza, dei giudici calabresi, sono inammissibili i rimborsi carburante per la partecipazione ad una manifestazione non istituzionale, ai festeggiamenti del Santo patrono di altro Comune e a sagre contadine, trattandosi di partecipazione ad eventi che non hanno carattere istituzionale e che non risultano inerenti allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Al contrario, possono considerarsi rimborsabili le spese di carburante riconosciute all’amministratore che si è recato in missione per conto dell’ente in occasione di eventi istituzionali, quale la Festa della Repubblica, la riunione regionale dell’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia, la premiazione di una gara ciclistica regionale (evento inserito nel calendario delle gare della Federazioni ciclistica Italiana), ovvero per partecipare alla redazione di un progetto intercomunale.