È irregolare la resa di un conto “congiunto” a doppia firma da parte di due agenti contabili

Deve considerarsi irregolare la resa di un conto “congiunto” a doppia firma da parte di due agenti contabili che si sono avvicendati in corso d’anno, in quanto non rispettoso del generale principio per cui ciascun agente risponde unicamente della propria gestione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l’Emilia-Romagna, nella sent. n. 56/2023GC, depositata lo scorso 23 giugno.

Detto principio è radicato nel dettato dell’articolo 140, comma 2, c.g.c., secondo cui il conto deve essere “[…] idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente” (cfr., per il consolidato orientamento pretorio, sez. Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022; sez. Veneto, sent. n. 230/2022; sez. Calabria, sent. n. 155/2022).

A ciascuna gestione deve corrispondere un distinto conto che ne sia compiuto e puntuale riflesso; diversamente determinandosi una irrituale confusione di gestioni facenti capo ad agenti contabili diversi. Ciascun agente contabile deve rendere conto di quanto si sia svolto nel contesto della propria gestione, dal momento del suo inizio sino a quello della sua cessazione; cosa alla quale non può non conseguire l’obbligo dello stesso agente di presentare alla propria Amministrazione, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, un conto distinto della propria personale gestione; onde far sì che, rispetto a tale conto, possa dispiegarsi un autonomo procedimento ai sensi degli articoli 145 e seguenti c.g.c..

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