Appalti: i commissari devono possedere competenze integrate e complementari rispetto all’oggetto di gara

Come è noto, l’art. 77, comma 1, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prescrive che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

Come ricordato recentemente dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 15 giugno 2023, n. 427, tale disposizione non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; pertanto, la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 24 gennaio 2020, n. 27; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 4458).

Conseguentemente, come evidenziato dai giudici laziali, non esiste alcuna violazione della norma citata nel caso in cui, dinanzi ad una procedura di affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, il presidente della commissione era l’ex responsabile del settore dei servizi sociali e l’altro membro era stato già commissario in occasione del precedente affidamento del medesimo servizio.

 

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