Come è noto, in linea generale, costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa, quelli secondo cui:
– “la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che rendano inopportuna la prosecuzione dell’iter concorsuale (in tal senso, cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3401 del 27 giugno 2005; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2003)”;
– “il bando con cui si indice il pubblico concorso de(ve) essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge n. 241/1990 non soggiace all’obbligo motivazionale (art. 3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie partecipative (art. 13) e che alla stressa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando. Quanto sopra tuttavia non esonera l’Amministrazione dal procedere alle valutazioni che presiedono l’adozione di tali atti secondo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Anche tali atti devono rispondere – in primis attraverso un adeguato apparto motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati” (cfr.: C.G.A., Sez. Giur., 1 aprile 2020 n. 230)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 novembre 2020, n.5027).
Applicando i suddetti principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 5 giugno 2023, n. 857, ha ritenuto corretta la decisione di un Comune di revocare in autotutela un concorso per l’assunzione di un dipendente, essendosi accorto di una errata corrispondenza tra l’inquadramento professionale che spetterebbe al soggetto da assumere come autista, in ragione delle competenze e delle attività in concreto da svolgere, e la figura professionale prevista nell’avviso di selezione, per come previsto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza gli strumenti di programmazione economico-finanziaria adottati (più precisamente, nel caso specifico, il bando prevedeva l’assunzione con qualifica B1, mentre il corretto inquadramento avrebbe dovuto essere B3).
Ad ulteriore motivazione della revoca, l’ente locale aveva anche evidenziato che, in ragione dell’errore, non era sufficiente l’impegno di spesa previsto in bilancio.