1

È una grave violazione l’omesso invio delle relazioni-questionario a rendiconto da parte del revisore

L’omesso invio delle relazioni-questionario a rendiconto da parte dell’organo di revisione, a prescindere dall’individuazione della causa concreta dell’inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l’esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 114/2023/PRSE, depositata lo scorso 15 giugno, confermando un consolidato orientamento in materia (cfr. sez. reg. contr. Abruzzo, delib. n. 126/2019/PRSE; sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 338/2019/PRSE; sez. reg. contr. Puglia, delib. n. 165/2021/PRSE).

Inoltre, l’inadempimento dell’organo di revisione, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (art. 2400, comma 2, c.c.), potrebbe giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): ed infatti, la Giunta e il Consiglio Comunale devono vigilare sull’operato dell’organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrarne eventuali profili di responsabilità (cfr. sez. reg. di contr. Regione siciliana, delib. n. 118/2017/PRSP).