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L’importanza della corretta gestione delle somme vincolate

In merito alla gestione dei fondi vincolati, il principio ispiratore del “vincolo di cassa” è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unità del bilancio) e quelle che, viceversa, vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa, creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata; tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione, che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 128/2023/PRSE, depositata lo scorso 14 giugno, la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L’assenza, infatti, di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata impedisce che trovino evidenza contabile eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che si manifestano con il ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate “generiche” (ordinarie e non) poiché, per il principio di unità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo, deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore, dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall’applicazione del principio di unità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma, appunto, specifici interventi, in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

I principi introdotti dal Decreto Legislativo n. 118/2011 (armonizzazione contabile) evidenziano una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.

Va altresì precisato che la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l’art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), prevedendo, al comma 3, lettera d), che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”. Inoltre, l’art. 195, relativo all’utilizzo di “entrate vincolate”, prevede che gli enti possano “disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”.

Al contempo, le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti, lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.