Questionario del rendiconto compilato solo parzialmente: il warning della Corte dei conti

Il questionario relativo al rendiconto compilato solo parzialmente (nel caso specifico, privo dei risultati della gestione finanziaria e dell’indebitamento) equivale ad un mancato invio, perché rende più difficoltoso l’efficace esercizio delle funzioni di controllo intestati ai giudici contabili dall’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 206: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 187/2023/PRSE, depositata lo scorso 12 giugno.

La compilazione dei questionari rappresenta l’oggetto di uno specifico dovere d’ufficio dell’organo di revisione, che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti.

I giudici hanno sottolineato l’importanza dell’attendibilità e della completezza dei questionari che presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell’organo di revisione, ferma restando la responsabilità dell’Ente per l’omissione o l’insufficienza nell’ostensione e produzione della documentazione contabile necessaria allo svolgimento del controllo nonché per il mancato accoglimento, pur nell’esplicazione della propria discrezionalità amministrativo-contabile, delle osservazioni formulate dal Revisore. Entrambi i soggetti, quisque partem suam, sono tenuti a collaborare reciprocamente fornendo in dati richiesti dalla normativa, al fine di consentire anche alla Corte dei conti di esprimersi sui dati trasmessi (cfr. sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 24/2019/PRSE).

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