Reiterazione della proroga di un contratto di appalto: le indicazioni della giurisprudenza

Deve ritenersi che, una volta disposta la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico in appalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), fino alla scadenza del termine a tale scopo previsto già nel disciplinare e nel contratto, il termine possa essere ulteriormente differito, laddove ciò sia strettamente necessario al completamento della gara (indetta nella pendenza della proroga originaria): è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 30 maggio 2023, n. 9167.

Poiché le proroghe successive sono finalizzate allo scopo di consentire l’espletamento della gara e il ri-affidamento del servizio del quale la ricorrente è gestore uscente, ossia quel medesimo scopo cui la prima proroga era funzionale, ciò comporta la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto (agli stessi patti e condizioni).

I giudici romani, pur prendendo atto che la reiterazione della proroga determina una estensione della durata dell’appalto maggiore di quanto originariamente previsto, hanno ritenuto preferibile un’interpretazione delle disposizioni relative alla proroga, contenute nei diversi commi dell’art. 106, in termini di buona fede e ragionevolezza, valorizzando il fine da perseguire, consentito dalla legge e convenuto tra le parti che lo contemplano nel contratto, ossia assicurare la copertura del servizio nelle more della indizione della nuova gara d’appalto.

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