Errori di calcolo nell’attribuzione dei punteggi e rinnovo della gara: rimane la medesima commissione
Come è noto, ai sensi dell’art. 77, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.
Nel fare salvo “il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione” la norma è, dunque, chiara nel prevedere che, in caso di annullamento degli atti di gara per un vizio della composizione della commissione, la stazione appaltante deve provvedere alla convocazione di una nuova commissione, composta da soggetti diversi da quelli che hanno precedentemente partecipato al procedimento.
Come evidenziato dal TAR Sardegna, sez. I, nella sent. 6 giugno 2023, n. 406, laddove, invece, l’annullamento si sia verificato per motivi diversi, come nel caso di accertamento di errori di calcolo compiuti nella determinazione del punteggio tecnico ed economico e del relativo punteggio complessivo dei concorrenti, non vi è la necessità di una riconvocazione della commissione in diversa composizione.