Mancata conferma dell’offerta caricata in assenza di specifiche indicazioni della lex specialis: illegittima l’esclusione
Se la lex specialis non dispone nulla in merito ad ulteriori adempimenti rispetto al caricamento dell’offerta, è illegittima l’esclusione dalla gara telematica di appalto del concorrente che procede all’upload della propria offerta nella procedura e riceve la conferma di detto adempimento tramite apposita PEC: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 5 giugno 2023, n. 480.
Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva escluso il partecipante in quanto quest’ultimo, pur avendo caricato l’offerta in tempo ed avendo ricevuto una prima PEC di notifica del caricamento, non aveva provveduto alla successiva conferma per completare l’iter, a seguito della quale sarebbe dovuta pervenirgli una seconda PEC.
Secondo i giudici, posto che la lex specialis non forniva espresse indicazioni in merito a tale seconda PEC di conferma, non era possibile procedere all’esclusione del concorrente che si era limitato al caricamento dell’offerta ed aveva ritenuto sufficiente allo scopo la ricezione della PEC di notifica del caricamento; sul punto è stato affermato che “in assenza di più puntuali indicazioni della lex specialis […], non è dato comprendere le ragioni giuridiche di tali presunta molteplicità di inoltri e conferme, com’è vero che ai fini del tempestivo perfezionarsi del deposito dell’offerta è evidentemente sufficiente l’acquisizione della stessa da parte della stazione appaltante, tramite le procedure ed i canali dalla stessa predefiniti (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, sentenza n. 2261 del 16 marzo 2021)”.