L’ammissibilità della proroga tecnica negli appalti in esecuzione

Come è noto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Come ricordato recentemente dal TAR Molise, nella sent. 3 giugno 2023, n. 185, la previsione normativa appena citata consente la proroga tecnica dei contratti in essere sul presupposto che:

  • il contratto da prorogare sia in corso di esecuzione,
  • l’opzione di proroga del rapporto in essere sia stata prevista nel bando originario e nei documenti di gara;
  • la durata della proroga tecnica sia limitata al tempo necessario alla scelta del nuovo contraente;
  • le condizioni di proroga rimangano inalterate oppure siano più favorevoli per l’Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, inoltre, il carattere extra ordinem dell’istituto della proroga tecnica, sottolineando che essa “è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013); – l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 10 febbraio 2022, n. 891).

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