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Variazioni d’urgenza adottate dalla Giunta: di norma non serve il parere preventivo del revisore

Nei casi di variazioni urgenti di bilancio adottate dalla Giunta, il parere dell’organo di revisione deve essere richiesto – di regola e salva diversa, specifica previsione regolamentare – non già a corredo della proposta di deliberazione sottoposta all’adozione dell’organo esecutivo, bensì in funzione della successiva ratifica consiliare: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Molise, nella delib. n. 45/2023/PAR, depositata lo scorso 2 maggio.

Ed infatti, secondo i giudici contabili, l’art. 175, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in combinato disposto con l’art. 42, comma 4, tratteggia un’ipotesi di provvedimento provvisoriamente efficace e legittimamente emanato dalla Giunta, titolare di una competenza temporanea e occasionale (esercitabile in situazioni di urgenza opportunamente motivate), i cui effetti si consolidano se, entro i termini previsti, interviene l’atto amministrativo dell’organo con competenza generale in materia che, non a caso, presenta la natura di atto di ratifica, non di convalida (secondo quanto espressamente specificato dalla norma in esame). Detta differenza terminologica non è priva di rilievo: ed infatti, mentre la convalida implica il riesame dell’atto viziato da incompetenza da parte dell’organo competente, nella ratifica il riesame concerne un atto emanato da organo che ne è competente, sia pure in via provvisoria, in quanto titolare di una legittimazione straordinaria, per esempio ancorata a una situazione di urgenza (cfr., ex plurimus, Consiglio di Stato, sent. 2 novembre 2011, n. 5834; Ad. Plen., sent. 6 ottobre 1992, n. 12).

Dunque, il quarto comma dell’art. 175 del TUEL, come chiarito, delinea una – sebbene eccezionale – competenza della Giunta in materia di variazioni di bilancio (estesa, riguardo ai possibili contenuti, oltre i casi del successivo comma 5-bis, purché ricorrano situazioni di motivata urgenza). Conseguentemente, la lettera della norma prevista dal comma 1, lett. b), n. 2, dell’articolo 239 TUEL, nella parte in cui esclude espressamente l’obbligo di rilascio del parere sulle “variazioni di bilancio […] attribuite alla competenza della giunta”, risulta pianamente riferibile anche a tale ipotesi, non residuando lacune disciplinari da colmare in via interpretativa, e salvo l’obbligo della sua acquisizione ai fini della presentazione al consiglio della proposta di ratifica.