Relazione fine mandato sottoscritta in ritardo ma pubblicata e certificata nei termini: niente sanzione

L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, oltre a definire i contenuti della relazione di fine mandato del Sindaco, individua i soggetti su cui ricadono gli obblighi dell’adempimento e regola in modo preciso le tempistiche da rispettare.

La relazione, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato ed è certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, invece, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

Nei tre giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Quanto al regime sanzionatorio, il citato art. 4 prevede che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario del Comune o al Segretario generale, è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

La disciplina dettata dal legislatore in materia di relazione di fine mandato, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n.15/2015/QMIG, si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della Legge  5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»; essa mira al compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico, nel cui ambito il cittadino elettore deve avere la possibilità di estrarre, prima del voto, il confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato).

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 81/2023/VSG, depositata lo scorso 7 giugno, nel caso di ritardo di un solo giorno della sottoscrizione da parte del Sindaco ma con certificazione, pubblicazione e trasmissione avvenute nei termini, la sanzione non trova applicazione.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo n. 149/2011, la sanzione è contemplata espressamente solo in due casi, ossia la mancata redazione e la mancata pubblicazione della relazione.

Secondo la Corte, il principio di tipicità delle sanzioni – sancito dall’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. “punitivo” – impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale) abbia compromesso la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto, il bene tutelato dalla normativa che ha istituito la relazione di fine mandato va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto.

Nel caso del ritardo di un solo giorno nella sottoscrizione ma con rispetto dei termini previsti per gli altri adempimenti, non può ritenersi pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge. A parere dei giudici, pertanto, l’inadempimento sopra evidenziato non può considerarsi tale da costituire presupposto ai fini sanzionatori.

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