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I consiglieri comunali possono accedere al progetto di un’opera pubblica

I consiglieri possono accedere agli atti del Comune, se necessari all’esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali: è la massima indicata nel parere dello scorso 6 giugno reso dal Ministero dell’Interno e consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/100270, affermando che il consigliere può ottenere l’accesso al progetto di una casa di riposo, riportata nel piano triennale dei lavori pubblici e oggetto di una programmata gara di appalto da parte dell’ente.

Ed infatti, per i consiglieri, fermo restando l’amplissimo diritto di accesso ex art. 43 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), a tutti gli atti utili all’espletamento del mandato, vige la regola del segreto, quale elemento di bilanciamento e a garanzia della riservatezza dei terzi.

Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il Consiglio Comunale e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo.

Il Ministero ha anche ricordato che, in passato:

  • il TAR Abruzzo, L’Aquila, con la sent. n. 492/2007, ha riconosciuto il diritto di accesso dei consiglieri alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore previste dall’allora vigente art. 13, comma 5, lett. d), del Decreto Legislativo n. 163/2006;
  • la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, con parere DICA 0028563 P-4. 8.1.6.4 del 2.11.2015, ha sostenuto che “l’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara. Per essi, infatti, non valgono le comuni limitazioni in materia, stante la finalità che lo stesso accesso informativo persegue … e che è distinta ed autonoma rispetto a quella comune dell’accesso, disciplinato dalla citata legislazione in materia e di cui il ripetuto articolo 13 costituisce una speciale applicazione, ma che pure deve ritenersi coerente con i principi in materia fissati dalla disciplina generale. Ancora, nemmeno il contenuto riservato delle operazioni di gara costituisce un limite invalicabile, appunto perché i consiglieri, a loro volta, sono tenuti al segreto sulle informazioni ricevute”.