Ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, è fondamentale la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 155/2023/PRSP, depositata lo scorso 1° giugno.
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare, chiaramente, nell’art. 195 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000 – che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
A questo fine, l’art. 180, comma 3, del TUEL ha previsto, alla lettera d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2, ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti” (vedi, ex multis, sez. reg. contr. Lazio, delib. n. 7/2021).