Non è rispettoso dei principi contabili in materia di passività derivanti da contenzioso il comportamento del Comune che, a fronte di una controversia “per danni a seguito frana nel territorio comunale”, non provvede a determinare il valore della causa e non predispone alcun accantonamento, sebbene la probabilità di soccombenza sia stata stimata superiore al 51%: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 155/2023/PRSP, depositata lo scorso 1° giugno.
I giudici hanno rammentato che una delle cause che determinano squilibri di bilancio è rappresentata proprio dalla difficoltà degli enti di far fronte ad oneri di rilevante ammontare derivanti da sentenze, in assenza dell’adeguata copertura finanziaria; conseguentemente, hanno raccomandato un attento monitoraggio del contenzioso dell’Ente, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza, al fine di scongiurare squilibri strutturali.