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Il principio di rotazione non opera in caso di scarsa partecipazione del mercato

Il principio di rotazione, che è volto ad evitare il formarsi di rendite di posizione in favore dei precedenti aggiudicatari, nell’ottica di promuovere dinamiche di concorrenza effettiva (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 dicembre 2020, n. 803), non riveste carattere assoluto, ma consente eccezioni, allorquando le precedenti esperienze di gara abbiano evidenziato scarse possibilità di reperire nel mercato operatori alternativi e i precedenti gestori abbiano poi peraltro dato buona prova nell’esecuzione dell’appalto: è quanto evidenziato dl TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 29 maggio 2023, n. 216.

Nel caso di specie solo due operatori economici, fra cui il precedente gestore, tra i numerosi invitati, avevano presentavano offerta: conseguentemente, secondo i giudici, poteva considerarsi giustificato l’invito alla precedente aggiudicataria, che aveva già dimostrato di poter ben svolgere il servizio.