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Credito sorto dopo la dichiarazione di dissesto: possibile l’esecuzione ordinaria

Come è noto, l’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) afferma che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.

L’art. 252, comma 4, dello stesso TUEL dispone, inoltre, che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

L’art. 254, comma 3, del più volte citato TUEL precisa, infine, che “Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7”.

L’art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 ha poi stabilito che “Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.

La giurisprudenza, inoltre, ha evidenziato che “dal testo della disposizione si evince … che il momento rilevante, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 248 cit., è quello del fatto o atto di gestione cui il debito accertato è correlato” con la conseguenza che “se pure la sentenza che accerta il debito è successiva alla dichiarazione di dissesto, ciò non basta a rendere tout court ammissibile la procedura esecutiva eventualmente intrapresa, ma occorrerà tener conto pure del fatto o atto di gestione cui il debito si ricollega e se questo è antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, l’eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, comma 2, TUEL” (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 2 maggio 2018, n. 231).

Come ricordato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 29 maggio 2023, n. 446, a fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto, pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva (v. CGA, sent. 2 maggio 2017, n. 203).

Conseguentemente, un credito portato in esecuzione e costituito dalle spese legali, distratte in favore del difensore e liquidate con provvedimento adottato in data successiva alla deliberazione dello stato di dissesto, sorge solo con la sentenza e non è, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria, non essendo riconducibile alla gestione dissestata dell’Ente.