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Le condizioni per la revoca della gara di appalto: le indicazioni della giurisprudenza

La revoca della procedura di gara presuppone la sussistenza di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile ovvero la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. V, nella sent. 25 maggio 2023, n. 8901 , confermando un noto orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 febbraio 2021, n. 1455; sez. V, sent. 30 novembre 2021, n 7988).

Se nei provvedimenti di revoca ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 è onere dell’Amministrazione motivare adeguatamente l’esistenza delle ragioni di pubblico interesse idonee a sacrificare la pretesa del privato, è necessario precisare che nel corso del procedimento di gara non sussiste in capo all’operatore economico un’aspettativa qualificata alla stipulazione del contratto, tant’è che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, la sua revoca degli atti della procedura di gara non è nemmeno qualificabile alla stregua di un vero e proprio esercizio del potere di autotutela amministrativa, tale cioè da richiedere un esplicito raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, mancando l’aggiudicazione definitiva che è atto conclusivo del procedimento (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 marzo 2023, n. 3177).

Nel caso valutato dai giudici romani, è stata ritenuta legittima la revoca della gara per il servizio di vigilanza armata motivata dalla circostanza, oggettiva e non prevedibile, del recesso anticipato del contratto di locazione da parte dell’istituto di credito ubicato nei locali interessati dal suddetto servizio.

Il recesso dell’istituto di credito ha contribuito ad abbattere il rischio per l’incolumità dei beni oggetto della procedura di affidamento; non appariva, quindi, né irragionevole né arbitraria la decisione della stazione appaltante di internalizzare il servizio di portierato mediante l’impiego di proprio personale (non armato).